Art. 2.
(Comunità giovanili).

      1. La comunità giovanile è l'insieme di persone aggregate stabilmente, senza fini di lucro, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 attraverso:

          a) l'organizzazione della vita associativa come esperienza comunitaria, al fine di favorire la maturazione e la consapevolezza della personalità nel rispetto degli altri;

          b) l'educazione all'impegno sociale, civile, alla partecipazione e alle conoscenze culturali;

          c) lo svolgimento di attività sportive, ricreative, sociali, didattiche, ambientali,

 

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culturali, turistiche, agricole, artigianali, artistiche e di formazione professionale.

      2. Alle comunità giovanili possono aderire gli studenti e i giovani fino a trenta anni di età senza alcuna discriminazione politica, razziale, culturale, religiosa, etica e sociale.
      3. Ai fini e per gli effetti della presente legge non sono considerate comunità giovanili:

          a) i partiti politici, le associazioni sindacali, le associazioni professionali e di categoria;

          b) i gruppi che occupano abusivamente immobili di proprietà pubblica o privata;

          c) i gruppi, le associazioni o le organizzazioni nelle cui strutture si fa uso di sostanze stupefacenti, si pratica la violenza o si promuovono attività illegali o antidemocratiche;

          d) i gruppi, le associazioni o le organizzazioni che non garantiscono al proprio interno l'assenza di discriminazioni fondate sul sesso, la razza, l'origine etnica o nazionale, la religione, le convinzioni politiche o la condizione sociale.

      4. La comunità giovanile è assimilata, ai fini giuridici, alle associazioni di promozione sociale.